Art. 24.
(Diritti di difesa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad istituire presso l'APAT una commissione di amministrazione giustiziale in materia di ambiente e a disciplinare la facoltà di ricorrere ad essa a tutela di diritti e di interessi legittimi, per motivi di legittimità e di merito, contro i provvedimenti, anche non definitivi, di amministrazioni e di enti statali, emessi in attuazione della normativa nelle materie della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e del paesaggio, da parte di chi vi abbia interesse, nonché da parte delle associazioni di cui all'articolo 25.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuazione delle modalità di nomina dei membri della commissione che, in numero di tre effettivi e due supplenti, devono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza giuridica e tecnica e di indiscussa indipendenza;

          b) individuazione dei casi di incompatibilità, delle garanzie di stabilità e dei criteri di determinazione delle indennità

 

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spettanti ai componenti della commissione, nonché previsione delle dotazioni di mezzi e di personale idonei a garantire l'efficienza e l'indipendenza della commissione;

          c) previsione di termini e di modalità di presentazione dei ricorsi tali da circoscrivere alle omissioni più gravi le ipotesi di inammissibilità, da assicurare il contraddittorio anche con i soggetti controinteressati e da garantire la speditezza delle decisioni;

          d) previsione di ampi poteri istruttori e di integrazione del contraddittorio in capo alla commissione;

          e) previsione di una procedura di conciliazione da attivare, a richiesta di una delle parti, in seno alla commissione;

          f) conformità della disciplina procedurale stabilita dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 ai princìpi fissati dalla legislazione vigente in materia di ricorsi amministrativi ordinari.